Art. 11

In vigore dal 21 feb 2002
1. La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall', comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, è correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis è riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianità maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2. 2. I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianità nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-11

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