Titolo I
Art. 6
(L-R) Regole generali sulla competenza
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Regole generali sulla competenza
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5.
6.
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-6