Titolo I
Art. 5
(L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potestà legislativa concorrente in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L)
4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-5