Titolo I
Art. 2
(L) Principio di legalità dell'azione amministrativa
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Principio di legalità dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all' può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-2