Titolo I
Art. 3
(L) D e f i n i z i o n i
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-3