Sez. IX
Art. 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive
In vigore dal 4 lug 2001
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-77