Art. 77 · Esecuzione delle sanzioni interdittive
Sez. IX

Art. 77

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Esecuzione delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 lug 2001
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero. 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-77