Sez. IX
Art. 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
In vigore dal 4 lug 2001
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-76