Sez. IX

Art. 74

Giudice dell'esecuzione

In vigore dal 4 lug 2001
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall', commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-74

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