Sez. III
Art. 25 quaterdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
In vigore dal 17 mag 2019
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall', comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-quaterdecies