Sez. III

Art. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In vigore dal 16 ago 2011
!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-decies

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