Sez. III
Art. 25 terdecies
Razzismo e xenofobia
In vigore dal 12 dic 2017
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all', comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-terdecies