Sez. III
Art. 25 duodevicies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
In vigore dal 23 mar 2022
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-duodevicies