Capo II
Art. 35
(L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, ; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all', di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-35