Capo II

Art. 32

(L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, ) 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell', le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli . Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-32

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(L) Determinazione delle variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) (Art. 32 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo