Titolo IV

Art. 28

L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ) 1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all', il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato . --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109 (Art. 28 Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)) — Testo vigente | Portale Normativo