Art. 7

Funzioni conferite agli enti locali

In vigore dal 21 lug 2001
1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Nesi, Ministro dei lavori pubblici Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-25;265#art-7

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