Art. 3
Funzioni conferite alla regione
In vigore dal 21 lug 2001
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-25;265#art-3