Art. 4
Trasferimento degli uffici
In vigore dal 21 lug 2001
1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1o luglio 2001. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonché nei contratti di locazione degli im-mobili.
2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza può avvalersi degli uffici della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-25;265#art-4