Art. 2

Trasferimento di funzioni amministrative

In vigore dal 26 mag 2018
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all', ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che già non le spettino. 1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell' della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento. 2. Sono, altresì, delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni. 3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche "hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-25;265#art-2

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Trasferimento di funzioni amministrative (Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.) — Testo vigente | Portale Normativo