Capo VI
Art. 41
Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
In vigore dal 27 apr 2001
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall', comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-41