Capo VI

Art. 41

Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

In vigore dal 27 apr 2001
Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 6) 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall', comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo