Capo VI
Art. 39
Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
In vigore dal 27 apr 2001
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, )
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-39