Capo VI
Art. 39
42 / 95Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
In vigore dal 27 apr 2001
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, )
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-39