Capo VI

Art. 40

Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

In vigore dal 27 apr 2001
Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) 1. I periodi di riposo di cui all' sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-40

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