Art. 41 · Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
Capo VI

Art. 41

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Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

In vigore dal 27 apr 2001
Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 6) 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall', comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-41