Capo VI
Art. 41
44 / 95Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
In vigore dal 27 apr 2001
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall', comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-41