Capo III
Art. 61
Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, nè in altro ruolo.
2. Non è ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-61