Art. 61 · Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli
Capo III

Art. 61

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Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, nè in altro ruolo. 2. Non è ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-61