Capo III
Art. 62
Norme applicabili
In vigore dal 20 feb 2020
1. Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.
2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-62