Capo III
Art. 56
Precedenza al comando e attribuzioni
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale.
3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-56