Capo III

Art. 56

Precedenza al comando e attribuzioni

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale. 3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-56

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