Capo II
Art. 54
Commissioni di avanzamento
In vigore dal 27 mar 2001
1. Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di cui all', è composta anche dai generali di divisione di cui all', comma 2.
2. Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali di divisione di cui all', comma 1, lettera b),
sono individuati nei sette più anziani in ruolo con priorità per quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo.
3. Restano ferme, anche nel periodo transitorio, le altre disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-54