Capo II

Art. 50

Disciplina del periodo transitorio per il grado di generale di corpo d'armata

In vigore dal 7 lug 2017
1. Il grado di generale di corpo d'armata del Corpo della Guardia di finanza è istituito con effetto dal 1^ ottobre 2000. Le promozioni a tale grado sono attribuite a decorrere dal 1^ gennaio 2001. 2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la promozione a tale grado è conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo alla data del 1^ ottobre 2000, i quali abbiano esercitato le attribuzioni previste per il grado rivestito, già grado vertice del Corpo, ed inoltre abbiano maturato al 31 ottobre dell'anno precedente quello della promozione, almeno due anni di anzianità di grado. Le disposizioni di cui all' non si applicano nei confronti dei predetti ufficiali generali. 3. I relativi quadri di avanzamento sono formati, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza e previo espletamento della procedura di cui all' della legge 4 agosto 1984, n. 429, prevista per l'ulteriore promozione dei generali di divisione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali nel numero necessario per colmare le donazioni organiche stabilite per il grado di Generale di Corpo d'Armata dalla tabella I allegata al presente decreto, con esclusione di coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'. 4. Qualora, dopo aver effettuato le promozioni annuali conseguenti alle vacanze organiche verificatesi nel grado di generale di corpo d'armata, si constatino ulteriori vacanze in tale grado, queste sono colmate mediante il conferimento di promozioni aggiuntive, in base all'ordine di ruolo, con la formazione di uno o più quadri suppletivi secondo la procedura di cui al comma 3. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si estendono agli ufficiali che comunque acquisiscano il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo in data successiva al 1o ottobre 2000, data di istituzione del grado di generale di corpo d'armata. Per tali ufficiali, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, è richiesto, fino al 31 dicembre 2005, in deroga a quanto previsto dall', comma 3, il possesso del requisito di due anni di servizio prestato, nel grado di generale di divisione, in uno degli incarichi fissati con determinazione del Comandante Generale per tale grado. 6. Il generale di divisione non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dal comma 5, per il quale il raggiungimento delle condizioni predette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro dell'economia e delle finanze o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria per l'avanzamento al grado vertice successiva al raggiungimento delle predette condizioni. Se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe promosso nella stessa graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all', commi 2 e 3, del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-50

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