Art. 4

Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti

In vigore dal 2 giu 2001
1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalità previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 2. Agli atti, contratti, formalità ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-16;174#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo