Art. 4
4 / 6Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti
In vigore dal 2 giu 2001
1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalità previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Agli atti, contratti, formalità ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-16;174#art-4