Art. 6
Disposizioni in materia di ricorsi amministrativi
In vigore dal 2 giu 2001
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. È delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto";
"1-ter. È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:
a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;
b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province.";
"1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.";
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visco, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
Del turco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-16;174#art-6