Art. 5
Delega di funzioni in materia di accesso alla professione di trasportatore
In vigore dal 2 giu 2001
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente";
b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"4-bis. È altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-16;174#art-5