Titolo VI

Art. 69

Abrogazioni

In vigore dal 13 giu 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli della legge 1o aprile 1981, n. 121; b) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; c) l', commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336; d) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; e) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338; f) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341; g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19; h) l' della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni: a) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; c) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-69

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