Titolo VI
Art. 69
93 / 98Abrogazioni
In vigore dal 13 giu 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli della legge 1o aprile 1981, n. 121;
b) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
c) l', commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
d) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
f) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;
g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
h) l' della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
c) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-69