Titolo II›Capo I
Art. 34
Promozione a primo dirigente tecnico
In vigore dal 20 feb 2020
1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica., rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera lll)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici capo con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-34