Titolo III›Capo I
Art. 45
Attribuzioni particolari dei medici di Polizia
In vigore dal 17 nov 2018
1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-45