Art. 9
Valutazione della conformità
In vigore dal 28 set 2022
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
9. L'organismo notificato può richiedere, giustificando debitamente la richiesta, tutte le informazioni o i dati necessari per redigere e mantenere il certificato di conformità in base alla procedura scelta. Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi notificati deve essere inviata al Ministero della sanità a cura degli stessi.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto (con l'art. 30, comma 6) che "L'articolo 8, commi 7 e 8 e l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 332 del 2000, sono abrogati decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332#art-9