Art. 12
Banca dati europea
In vigore dal 28 set 2022
1. Il Ministero della sanità, in vista dell'istituzione di una banca dati europea, acquisisce le seguenti informazioni ai fini della loro trasmissione a detta banca dati:
a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi in base all';
b) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati III, IV, V, VI e VII;
c) i dati ottenuti in base alla procedura di vigilanza definita all'.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto: - (con l'art. 30, comma 4) che "L'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 332 del 2000, e' abrogato decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745"; - (con l'art. 30, comma 5) che "L'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 332 del 2000, e' abrogato decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745"; - (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332#art-12