Art. 8

Organismi notificati

In vigore dal 28 set 2022
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 7. L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati ed al Ministero della sanità tutte le informazioni sui certificati sospesi o ritirati e, su richiesta, sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti. 8. Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità con tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del fabbricante. L'organismo notificato informa il Ministero della sanità in caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o nel caso in cui risulti necessario il suo intervento. Il Ministero della sanità informa gli altri Stati membri e la Commissione europea. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138. 14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto (con l'art. 30, comma 6) che "L'articolo 8, commi 7 e 8 e l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 332 del 2000, sono abrogati decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/745". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332#art-8

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