Art. 5

Collegio di direzione e Comitato di dipartimento

In vigore dal 27 set 2000
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;254#art-5

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