Art. 1

Strutture per l'attività libero-professionale

In vigore dal 27 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni; Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa; Emana il seguente decreto legislativo: . Strutture per l'attività libero-professionale 1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 15-duodecies (Strutture per l'attività liberoprofessionale). - 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria. 2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1. 3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta". "Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attività svolta e alla struttura di appartenenza: a) responsabile di struttura complessa: Direttore; b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile". "Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attività libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale; b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria; c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria; d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale; e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;254#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Strutture per l'attività libero-professionale (Art. 1 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo