Art. 8

Correttivi in senso stretto

In vigore dal 15 dic 2000
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo."; b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine."; c) al comma 8, nell'ultimo periodo, è soppressa la parola "già"; d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite", e, dopo le parole: "di verifica e di controllo, nonché, sono inserite le seguenti: "possono essere attribuiti"; e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis." 2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico."; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.". 3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: "l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture complesse" e, nel secondo periodo, le parole: "In sede di prima applicazione" sono soppresse; b) all', comma 2-septies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; f) all', comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; g) all', comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; h) all', comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-bis tutela della salute nelle attività sportive.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E¨ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanità Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;254#art-8

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