Art. 7

Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 27 set 2000
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. 2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;254#art-7

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