Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
In vigore dal 7 giu 2000
Modificazioni all' del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. La rubrica dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".
2. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell' del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all', gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell', commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".
4. Dopo il comma 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell' della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-03;130#art-3