Art. 1

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

In vigore dal 7 giu 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli della Costituzione; Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000; Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica; Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: Modificazioni all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo ". 2. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all', comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis". 3. All' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-03;130#art-1

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