Art. 8
Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
In vigore dal 7 giu 2000
Modificazioni alla tabella 1 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.
2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.
100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella".
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-03;130#art-8