Art. 7
Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di trattamento dei dati personali
In vigore dal 7 giu 2000
Disposizioni aggiuntive al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in materia di trattamento dei dati personali
1. L' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
" (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all', comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo , comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all', comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all', comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell', ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all', i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-03;130#art-7